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31/03/2007
RICORDA DI NON LASCIARE MESSAGGI CON CONTENUTO PUBBLICITARIO, VOLGARE, OFFENSIVO O RAZZISTA. IN CASO CONTRARIO, LO STAFF NON SI RITERRÀ RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE DI TALI MESSAGGI E, COMUNQUE, PROVVEDERÀ ALLA LORO CANCELLAZIONE NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE.
exit 6 ore fa

ARCO CHE BELLEZZA!!!!!!!!!!!!
ATTENZIONE CHE ADESSO NON FACCIANO SPARIRE TUTTE LE FRACCIE
SPECULAZIONI SUI DENTI 8 ore fa

ARCO CONSUMATORI chiede



Istituzione della laurea breve in odontotecnica. E’ ormai diventata l’unica disciplina a cui non si è voluta dare una dignità professionale con titolo universitario a differenza di altre 18 specializzazioni in campo sanitario La proposta che è stata gia avanzata ha superato anche l’esame del consiglio superiore di Sanità ma si è arenata alla Conferenza Stato Regioni per il voto contrario di Veneto e Abruzzo


Rapporto diretto consumatori odontotecnici con fattura separata da quella dell’odontoiatra (possibilità già esistente ma non pretesa, per ignoranza, da parte dei consumatori);


Rilascio del certificato di garanzia di almeno quindici anni, come previsto per legge su tutti i manufatti, separando la responsabilità dell’odontotecnico da quella del medico;


Esposizione obbligatoria in sala di attesa del medico dentista del listino prezzi dell’odontotecnico di riferimento del medico;


Predisposizione di una carta della qualità del servizio odontotecnico


la pubblicizzazione sul sito di ARCO CONSUMATORI dell’elenco degli odontotecnici che ne abbiano accettato le condizioni


la predisposizione di un apposito tavolo di conciliazione fra odontotecnici e ARCO CONSUMATORI per dirimere bonariamente eventuali contenziosi,


la predisposizione sul sito di ARCO CONSUMATORI di uno spazio gestito dagli odontotecnici per rispondere alle richieste d’informazioni e ai quesiti posti dai consumatori.
SPECULAZIONI SUI DENTI 8 ore fa

ARCO CONSUMATORI inizia la propria battaglia contro le speculazioni sui costi degli interventi odontoiatrici che hanno portato il 4% dei cittadini a farsi curare all’estero, con una potenzialità ancora inespressa del 15% dati Mannheimer , maggio 2012)



L’attrazione verso i paesi dell’est deriva da una offerta molto pubblicizzata di riduzione dei prezzi rispetto all’italia che va dal 50 al 75% come in Moldavia




Tutto questo pur considerando che il medico dentista è per oltre il 90% degli italiani il medico di fiducia al contrario di molte altre professioni dove c’è più mobilità nelle scelte dei consumatori.



Pur avendo fiducia nella professionalità del medico odontoiatra, siamo consapevoli della molta ignoranza su quello che è il reale valore della prestazione offerta ,con costi che potrebbero essere notevolmente ridotti se ci fosse piu trasparenza nelle voci di costo oggi indistinte fra prestazione del dentista e quella dell’odontotecnico



Per affrontare in modo costruttivo la soluzione del problema e tutelare gli interessi economici dei consumatori
Saverio 23 ore fa

Grazie. Per lo sputo, se non si vuole adottare per la stipula, si potrebbe comunque farne lo stesso buon uso.
Qualche dirigente a tiro, di certa associazione, c'è sempre. Saluti.
MT 24 ore fa

Scusate ho appena riletto i post di Paolo e di Saverio. Integro quanto appena da me postato in ordine alla responsabilità. Con il contratto di subfornitura la responsabilità sullo scheletrato ricade sullo scheletratista. Con le altre forme di rapporto (compresa lo sputo per terra...) la responsabilità è solo dell'odt.
MT 24 ore fa

Confermo quanto detto da Paolo. Non c'è nessun obbligo a stipulare un contratto di subfornitura. E' solo una precauzione affinchè in caso di contenzioso si individui bene la responsabilità sullo scheletrato. Non bisogna però spaventarsi sulla definizione del rapporto. Non bisogna certo andare dal notaio per stipulare un contratto di subfornitura, nè avvalersi di un parere di un autorevole studio legale. Esistono "schemi di contratto tipo" cui avvalersi. Quando fu definitivamente recepita nella legislazione italiana la Direttiva 93/42 e furono emanate le circolari ministeriali di attuazione (giugno e luglio 1998) come SNO (oltre alle assemble, riunioni, corsi ecc. ecc.)distribuimmo gratuitamente 12.000 copie di un Vademecum sulla Direttiva con alcuni schemi e formulari cartacei per quanti all'epoca non erano ancora informatizzati e tra questi anche lo "schema di contratto di subfornitura". Niente di drammatico.
Paolo facchinetti 18/05/2012 - 17:52 (Ieri)

Il discorso mi sembra piuttosto semplice. Senza discutere su tutti i casi possibili, il clinico emette una prescrizione ad un determinato laboratorio. QUEL laboratorio a cui è stata emessa la prescrizione e nessun altro dovrà emettere la Dichiarazione di Conformità. Se colui che riceve la prescrizione (ed è quindi responsabile del lavoro per il quale alla fine emetterà una dichiarazione di conformità) fa fare parte del dispositivo ad un altro laboratorio, i due, diciamo, contraenti o stipulanti possono accordarsi come meglio credono e definire il rapporto che li lega, nel modo che ritengono più opportuno: tramite una commessa, un contratto di sub fornitura, una stretta di mano, sputando insieme per terra... come decidono loro. Mi sembra piuttosto normale che chi manda l'impronta per eseguire lo scheletrato la accompagnerà con un pezzo di carta con su il timbro del laboratorio e una specifica della lavorazione richiesta.
Saverio 18/05/2012 - 15:35 (Ieri)

E' chiaro, da ciò, che l'odt non può prescrivere disp.med. su misura. Ma lo scheletrato (senza denti montati), cos'è ? Un semilavorato? Un accessorio, un componente la riabilitazione protesica tutta(combinata)? Il problema allora è solo su chi ricade la responsabilità? Scusa se insisto: E' un obbligo ? Una tutela ? Un suggerimento? Un che?? Grazie sempre
MT 18/05/2012 - 14:01 (Ieri)

Saverio - sempre se la mia memoria funziona ancora - non credo c'entri nulla il fatto che il cliente sia oppure non sia un ente pubblico. E' soltanto un problema di responsabilità sullo scheletrato. Se non ci fosse il contratto di subfornitura l'odt che lo ordina ne risponderebbe in proprio anche se fabbricato da altro soggetto (scheletratista). Sugli scheletrati - in merito alla Direttiva - c'è una differenza sostanziale. Così se lo scheletrato lo prescrive il clinico per poi darlo all'odt, lo scheletrato diventa un dispositivo medico e valgono per lo scheletratista tutti gli adempimenti e le obbligazioni previsti dalla Direttiva. Se lo scheletrato - con contratto di subfornitura - lo commissiona l'odt allo scheletratista, non è considerato un dispositivo medico. Nell'un caso e nell'altro comunque l'odt non è responsabile per lo scheletrato usato.
Saverio 18/05/2012 - 13:49 (Ieri)

E' questo il problema : per noi odontotecnici che non lavoriamo con asl etc., enti pubblici, è obbligatorio fare un contratto ? oppure è facoltativo? La commessa che si fa per ogni singolo scheletrato o chicchessia, se contiene i dati necessari, dtrebbe bastare .Ci sono laboratori che "assistiti" dalla consulenza di certa associazione,comincia a richiedere tale stipula,crendo non poco imbarazzo e scetticismo. Grazie per le risposte, sia a Paolo che a Maurizio.
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